Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 13 gennaio 2016

 

Circolare n. 8/2016

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Forte inasprimento del regime sanzionatorio – Articolo 1 comma 653 Legge 28.12.2015, n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

 

Si richiama l’attenzione sul forte inasprimento del regime sanzionatorio dei trasporti internazionali che è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2016.

 

In particolare, introducendo il nuovo articolo 46 ter alla legge n.298/74, è stata prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro e il fermo del mezzo per coloro che durante l’effettuazione di un trasporto internazionale non siano in grado di esibire al controllo su strada la prova documentale del trasporto stesso.

 

La prova documentale del trasporto può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto dalle normative vigenti in materia di trasporti internazionali.

 

Qualora la documentazione sia omessa o mal compilata la sanzione va da 2.000 a 6.000 euro.

 

Inoltre se l’omessa o parziale compilazione della documentazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto è stata prevista l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 298 per i trasporti abusivi (sanzione da 2.100 a 12.400 euro e fermo del mezzo).

 

La forte stretta sulle sanzioni ai vettori che compiono trasporti internazionali è stata sollecitata dalle associazioni dell’autotrasporto al fine di scoraggiare in particolare il cabotaggio irregolare.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

 

                                 Art.1

                            *** omissis ***

 

653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n.  298,  e'

inserito il seguente:

  «Art.  46-ter.  -  (Documentazione  relativa  allo  svolgimento  di

trasporti  internazionali).  1.  Fermo   restando   quanto   previsto

dall'articolo  46-bis,  chiunque,  durante  l'effettuazione   di   un

trasporto internazionale di merci, non e' in grado  di  esibire  agli

organi di  controllo  la  prova  documentale  relativa  al  trasporto

stesso, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del

pagamento  di  una  somma  da  euro  400  a  euro   1.200.   All'atto

dell'accertamento  della  violazione  e'  sempre  disposto  il  fermo

amministrativo del veicolo,  che  e'  restituito  al  conducente,  al

proprietario o al legittimo  detentore,  ovvero  a  persona  da  essi

delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta  documentazione

e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data  dell'accertamento.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia,

a spese  del  responsabile  della  violazione,  a  uno  dei  soggetti

individuati ai sensi del comma 1  dell'articolo  214-bis  del  codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.

Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e  214  del  medesimo

codice.

  2. La prova documentale di cui  al  comma  1  puo'  essere  fornita

mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle

merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle  vigenti  norme

nazionali o internazionali.

  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e  46,  qualora  il

veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale

di cui ai commi  1  e  2,  ovvero  questa  sia  stata  compilata  non

conformemente alle norme di cui al comma 2, si  applica  la  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a

euro  6.000.  Se  l'omessa  o   incompleta   compilazione   determina

l'impossibilita'  di  verificare   la   regolarita'   del   trasporto

internazionale di  merci  oggetto  del  controllo,  si  applicano  le

sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si  osservano

le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui  al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

                            *** omissis ***

 

FINE TESTO