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Roma, 13 gennaio 2016
Circolare n. 8/2016
Oggetto: Trasporti internazionali – Forte
inasprimento del regime sanzionatorio – Articolo 1 comma 653 Legge 28.12.2015,
n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.
Si
richiama l’attenzione sul forte inasprimento del regime sanzionatorio dei
trasporti internazionali che è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2016.
In
particolare, introducendo il nuovo articolo 46 ter alla legge n.298/74, è stata
prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro e il fermo del mezzo
per coloro che durante l’effettuazione di un trasporto internazionale non siano
in grado di esibire al controllo su strada la prova documentale del trasporto
stesso.
La
prova documentale del trasporto può essere fornita mediante l’esibizione di
qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto dalle normative
vigenti in materia di trasporti internazionali.
Qualora
la documentazione sia omessa o mal compilata la sanzione va da 2.000 a 6.000
euro.
Inoltre
se l’omessa o parziale compilazione della documentazione determina
l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto è stata prevista
l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 298 per i trasporti abusivi
(sanzione da 2.100 a 12.400 euro e fermo del mezzo).
La
forte stretta sulle sanzioni ai vettori che compiono trasporti internazionali è
stata sollecitata dalle associazioni dell’autotrasporto al fine di scoraggiare
in particolare il cabotaggio irregolare.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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S.O. alla G.U.
n.302 del 30.12.2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n.
208
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).
Art.1
*** omissis ***
653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'
inserito il seguente:
«Art. 46-ter.
- (Documentazione relativa
allo svolgimento di
trasporti
internazionali). 1.
Fermo restando quanto
previsto
dall'articolo
46-bis, chiunque,
durante l'effettuazione di
un
trasporto internazionale
di merci, non e' in grado di
esibire agli
organi di controllo
la prova documentale
relativa al trasporto
stesso, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
del
pagamento di una somma
da euro 400
a euro 1.200.
All'atto
dell'accertamento
della violazione
e'
sempre disposto il
fermo
amministrativo del veicolo, che e' restituito al
conducente, al
proprietario o al
legittimo detentore, ovvero
a persona da
essi
delegata, solo dopo che
sia stata esibita la predetta
documentazione
e, comunque,
trascorsi sessanta giorni dalla data
dell'accertamento.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e'
affidato in custodia,
a spese del
responsabile della violazione,
a uno dei
soggetti
individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis
del codice
della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del
medesimo
codice.
2. La prova documentale
di cui al comma
1 puo' essere
fornita
mediante l'esibizione
di qualsiasi documento di accompagnamento delle
merci previsto, per
i trasporti internazionali, dalle
vigenti norme
nazionali o
internazionali.
3. Fatta salva
l'applicazione degli articoli 44 e 46,
qualora il
veicolo sia stato
posto in circolazione privo della prova documentale
di cui ai
commi 1
e 2, ovvero
questa sia stata
compilata non
conformemente alle norme di
cui al comma 2, si applica la
sanzione
amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 6.000. Se l'omessa o
incompleta compilazione determina
l'impossibilita' di
verificare la regolarita' del
trasporto
internazionale di merci
oggetto del controllo,
si applicano le
sanzioni di cui
all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano
le disposizioni
dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285».
*** omissis ***
FINE TESTO